Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3 del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorche' ritiene che esista un grave rischio per l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunita' o meno di riesaminare la decisione.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art62 · fonte su Normattiva