[1]Il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

  • 1)All'articolo 10, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione e' approvata dal Parlamento europeo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato Membro Il presidente e gli altri membri della Commissione cosi' designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
  • 2)L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "Articolo 11 1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialita' della sua azione. 2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente puo' modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorita'. 3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione. 4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede."
  • 3)L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "Articolo 12 A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. Il membro dimissionario o deceduto e' sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente, e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 2. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio previste dall'articolo 12 A, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo."
  • 4)All'articolo 13 e' soppresso il primo comma.
  • 5)All'articolo 20, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Parlamento europeo non puo' essere superiore a settecentotrentadue."
  • 6)All'articolo 21, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: "5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri e' richiesta l'unanimita' in sede di Consiglio."
  • 7)All'articolo 30 il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio e' assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilita' di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale."
  • 8)L'articolo 31 e' sostituito dal seguente: "Articolo 31 La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato. Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 32 sexies, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato." L'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Articolo 32 La Corte di giustizia e' composta di un giudice per Stato membro. La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia. Ove cio' sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia puo' riunirsi anche in seduta plenaria."
  • 10)L'articolo 32 bis e' sostituito dal seguente: "Articolo 32 bis La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento."
  • 1)L'articolo 32 ter e' sostituito dal seguente: "Articolo 32 ter I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa' lo statuto. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
  • 12)L'articolo 32 quater e' sostituito dal seguente: "Articolo 32 quater Il Tribunale di primo grado e' composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici e' stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il tribunale sia assistito da avvocati generali. I membri dei Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato e' rinnovabile. Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado."

[2]L'articolo 32 quinquies e' sostituito dal seguente: "Articolo 32 quinquies 1. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 38, 40 e 42, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto puo' prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto. 2. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 32 sexies. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse. 3. Il Tribunale di primo grado e' competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 41, in materie specifiche determinate dallo statuto. Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unita' o la coerenza del diritto comunitario, puo' rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinche' si pronunci. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unita' o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse."

  • 14)E' inserito l'articolo seguente: "Articolo 32 sexies Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, puo' istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite. Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado. I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Salva ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali."
  • 15)L'articolo 33 e' modificato come segue:
  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "La Corte di giustizia e' competente a giudicare dei ricorsi d'annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione da uno Stato membro, dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte di giustizia non puo' vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione.";
  • b)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "La Corte di giustizia e' competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti propone per salvaguardare le proprie prerogative."
  • 16)L'articolo 45 e' sostituito dal seguente: "Articolo 45 Lo statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un protocollo separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, puo' modificare le disposizioni dello statuto."
  • 17)L'articolo 45 B e' modificato come segue:
  • a)il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti e' composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.";
  • b)il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti e' rinnovabile. I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato e' rinnovabile."
  • 18)L'articolo 45 C e' modificato come segue:
  • a)il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunita'. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunita', nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilita' dei conti e la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni, che e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione puo' essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attivita' comunitaria.";
  • b)il paragrafo' 4 e' sostituito dal seguente: "4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa e' trasmessa alle altre istituzioni della Comunita' ed e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. La Corte dei conti puo' inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunita'. Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilita' di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata."
  • 19)L'articolo 96 e' modificato come segue:
  • a)al paragrafo 1, i termini "articolo F.1, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 3";
  • b)al paragrafo 2, i termini "articolo F.1, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 7, paragrafo 2" e i termini "articolo F, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "articolo 6, paragrafo 1".

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~trattato-art4 · fonte su Normattiva