Art. 62 (Protocollo 3)
Nei casi di cui all'articolo III-358, paragrafi 2 e 3 della Costituzione, il primo avvocato generale, allorche' ritiene che esista un grave rischio per l'unita' o la coerenza del diritto dell'Unione, puo' proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale. La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunita' o meno di riesaminare la decisione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
