Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. Ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni deve essere effettuata secondo la procedura prevista per la modifica del presente statuto.

Testo vigente dal 31 maggio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-05-11;102~art64 · fonte su Normattiva