Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. Ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni deve essere effettuata secondo la procedura prevista per la modifica del presente statuto.
Testo vigente dal 31 maggio 2002
