[1]Articolo XVI
[2]Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ne' alle operazioni di pesca effettuate unicamente per scopi di ricerca scientifica da navi a tal fine autorizzate da una Parte contraente, ne' a quelle relative a pesca effettuata nel corso di tali operazioni. Il pesce pescato in tali circostanze non deve essere tuttavia ne' venduto, ne' esposto o offerto in vendita in violazione ad una raccomandazione della Commissione.
Testo vigente dal 1 marzo 1974
