Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986
Art. 13 (Convenzione) — Autorizzazione alla pesca scientifica
L'autorita' competente di ciascuno Stato puo' rilasciare, a scopo di ricerca scientifica, autorizzazioni per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, e persone nominalmente indicate.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
