L'autorita' competente di ciascuno Stato puo' rilasciare, a scopo di ricerca scientifica, autorizzazioni per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, e persone nominalmente indicate.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art13 · fonte su Normattiva