[1]Articolo XVII
[2]1. La presente convenzione e' aperta alla firma dei Governi di tutti gli Stati presenti alla Conferenza che hanno adottato la convenzione o dei Governi di tutti gli Stati membri dell'ONU o di una qualunque delle istituzioni specializzate di tale Organizzazione. 2. La firma della presente convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. 3. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che non avranno firmato la convenzione, o tutti gli altri Stati che la Commissione invitera' all'unanimita' a diventare Parti alla convenzione, potranno aderirvi. 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o d'adesione saranno depositati presso il Direttore generale della FAO, qui di seguito denominato "il depositario". 5. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione non possono essere oggetto di alcuna riserva.
Testo vigente dal 1 marzo 1974
