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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, con le seguenti modificazioni:
[9]Nell'allegato A «Tasse di registro» all'art. 1, e' aggiunto il seguente comma:
[10]«La disposizione di cui sopra, ferme restando le disposizioni speciali per la registrazione dei contratti di locazione e sub-locazione di fabbricati di cui ai Regi decreti-legge 26 luglio 1935, n. 1412, e 26 settembre 1935, n. 1781, entrera' in vigore il 1° marzo 1936-XIV. Gli atti che verranno presentati per la regolarizzazione prima di tale data saranno registrati senza sopratassa».
[11]Nell'allegato B «Tassa sulle successioni e donazioni» all'articolo 7, comma 1, alle parole: come pure gli atti ultra-novennali di locazione di immobili e quelli di godimento d'immobili», sono sostituite le seguenti: «come pure gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimento dell'utile e del diretto dominio, nonche' gli atti di locazione ultra novennale di immobili e quelli di cessione del godimento di immobili...».
[12]Nello stesso comma, alle parole: «anni trenta», sono sostituite le parole: anni quaranta».
[13]Nello stesso comma, alle parole «quarto grado di parentela», sono sostituite le parole: «terzo grado di parentela».
[14]Allo stesso art. 7 sono aggiunti i seguenti comma:
[15]«e) agli atti di alienazione di quote sociali fra i soci delle societa' previste dalla lettera b) di cui sopra;
[16]«f) agli atti di vendite con accolto di oneri preesistenti, limitatamente all'ammontare di questi ultimi; alle vendite con delegazione di pagamento del prezzo di estinzione di debiti risultanti da atti anteriormente registrati nel limite di tale delegazione; alle permute nel limite del minor valore dei beni permutati, accertato dall'Ufficio del registro; alle risoluzioni e rescissioni di tali contratti gia' tassati come trasferimenti a titolo oneroso;
[17]«g) agli atti di trasmissione e cessione di beni a titolo oneroso, quando il corrispettivo non superi le L. 40.000; agli atti di concessione di beni la enfiteusi ed agli atti di cessione del diretto dominio, quando il capitale del canone enfiteutico e di ogni altro corrispettivo pattuito non superi le L. 40.000; agli atti di locazione ultra novennale di immobili, quando l'insieme delle annualita' pattuite non sia superiore alle L. 40.000; agli atti di concessione e di cessioni del godimento di immobili, quando il corrispettivo non sia superiore a L. 40.000.
[18]«Qualora nei casi di cui sopra alla lettera g) il valore venale del trasferimento sia determinato, giusta le norme di legge vigenti, in misura superiore alle L. 40.000, e' presunta la liberalita' del trasferimento. La maggior tassa sara' considerata tassa principale e spetta alle parti contraenti di addurre le prove richieste per dimostrare la onerosita' del trasferimento.».
[19]All'art. 8, alle parole: «l'obbligo di dichiarare», sono sostituite le parole: «l'obbligo di far risultare, secondo le dichiarazioni delle parti... ».
[20]All'art. 9, comma 1°, terza riga, dopo le parole: «una dichiarazione», sono aggiunte le parole: «delle parti», e, alla sesta riga, alle parole: «attestando altresi' l'eta', ecc.» sono sostituite le altre: «facendo risultare altresi' secondo le dichiarazioni delle parti, l'eta', ecc...».
[21]Al 2° comma dello stesso articolo, sono soppresse le parole: «e il notaio e' solidalmente responsabile della maggiore tassa di donazione dovuta».
[22]All'art. 15, 1° comma, sono soppresse le parole: «infedelta' o falsita'...» e alle parole: «da lire cinquecento a lire cinquemila», sono sostituite le parole: «da lire cinquecento a lire mille».
[23]Al 2° comma dello stesso articolo, le parole: «nella stessa pena pecuniaria incorrono le parti», sono sostituite dalle parole: «incorrono nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000 le parti...».
[24]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[25]Data a Roma, addi' 28 maggio 1936 - Anno XIV
[26]VITTORIO EMANUELE.
[27]Mussolini - Di Revel.
[28]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1936 al 22 dicembre 2008
