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Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1936 al 7 giugno 1956. 971 parole tolte, 20 parole aggiunte in 33 capoversi.

tolto: Le banche, i banchieri, le ditte, le societa' e le persone giuridiche di qualsiasi natura, di nazionalita' italiana e aventi sede nel Regno e nei Possedimenti, dovranno offrire all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, su richiesta, vendere e trasferire al medesimo, tutti i loro crediti verso l'estero, contro pagamento al cambio del giorno per i crediti liquidi ed a condizioni da fissarsi per i crediti non liquidi.

tolto: L'offerta dovra' essere fatta, pel tramite della Banca d'Italia, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

tolto: Alle persone ed agli enti, di cui al primo comma del presente articolo, e' fatto anche obbligo di denunziare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, pel tramite della Banca d'Italia, i propri debiti liquidi, o comunque certi nell'ammontare e nella scadenza verso l'estero.

tolto: Art. 2.

tolto: Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro per le finanze potra' autorizzare imprese di assicurazione o di trasporti marittimi nonche' le aziende che, per particolari esigenze del loro commercio, svolgono prevalentemente la loro attivita' all'estero, con proprie filiali o filiazioni, o tenere conti in valuta estera nella quantita' strettamente necessaria per le operazioni correnti, sottoponendo il movimento di detti conti al controllo della Banca d'Italia.

tolto: Art. 3.

tolto: E' fatto obbligo a tutti i cittadini italiani domiciliati nel Regno o nei Possedimenti di dichiarare alla Banca d'Italia, entro il 31 dicembre 1934, i loro crediti, esistenti alla data del presente decreto, verso banche e banchieri, enti commerciali e finanziari di qualsiasi natura, compagnie fiduciarie o similari o persone che svolgono attivita' bancaria, finanziaria, industriale o commerciale, aventi sede fuori del Regno e dei Possedimenti.

tolto: Gli stessi cittadini, nonche' le persone e gli enti indicati al primo comma dell'art. 1, dovranno inoltre dichiarare alla Banca d'Italia, pure entro il 31 dicembre 1934, i titoli esteri o italiani emessi all'estero da loro posseduti, anche se depositati all'estero, alla data del presente decreto.

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: Art. 4.

tolto: Le persone e gli enti, indicati al primo comma dell'art. 1, dovranno parimenti dichiarare alla Banca d'Italia le variazioni che potranno intervenire successivamente nella posizione dei loro crediti, avuto cioe' riguardo a quelli rimasti a loro disposizione, o di cui sono entrati, per qualsiasi ragione, in possesso dopo l'offerta fatta a norma dell'art. 1, nella posizione dei loro debiti e nella proprieta' dei titoli.

tolto: Tale dichiarazione dovra' essere fatta mensilmente relativamente ai dati di ogni fine mese, ed entro la prima decade del mese successivo.

tolto: I cittadini italiani domiciliati nel Regno o nei Possedimenti dovranno parimenti dichiarare alla Banca d'Italia le variazioni che potranno intervenire successivamente nella posizione dei loro crediti e nella proprieta' dei titoli.

tolto: Tale dichiarazione dovra' essere fatta trimestralmente e cioe' entro 15 giorni, rispettivamente dalla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, con riferimento ai dati della fine del mese precedente.

tolto: Non vanno denunciati da tutti gli interessati i crediti dipendenti dal movimento della esportazione di merci disciplinato dal decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

tolto: E' variazione che importa l'obbligo della denuncia anche il fatto che un cittadino il quale non ha avuto nulla da denunciare entro i termini prescritti dagli articoli 1 e 3 del presente decreto, entri in possesso, per qualsiasi ragione, di crediti o titoli dopo tali termini.

tolto: La Banca d'Italia ed i suoi funzionari sono tenuti al segreto in ordine al contenuto delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli.

tolto: Art. 5.

tolto: I cittadini italiani, di cui al primo comma dell'art. 3, i quali omettano la dichiarazione ovvero fanno una dichiarazione non rispondente a verita' sono puniti con la multa fino a L. 50.000 e, nei casi piu' gravi, con la pena restrittiva della liberta' personale fino ad un anno.

tolto: L'autorita' giudiziaria e qualsiasi organo giurisdizionale, come pure ogni pubblico ufficiale, non potranno compiere qualsiasi atto del loro rispettivo ufficio relativamente ai crediti ed ai titoli di cui agli articoli precedenti se non in seguito alla presentazione di un certificato della Banca d'Italia che comprovi la dichiarazione fatta a norma del presente decreto. Tale divieto non si applica ai procedimenti penali od alla materiale descrizione di documenti negli inventari o in altri atti conservativi.

tolto: La omissione della dichiarazione potra' essere regolarizzata agli effetti del comma precedente, con decreto del Ministro per le finanze e contro il pagamento di una tassa variabile dal 25 al 40 per cento del valore per il quale la dichiarazione non fu effettuata.

tolto: Art. 6.

tolto: I presidenti ed amministratori delegati delle Societa', i titolari delle banche e delle ditte ed i rappresentanti legali delle persone giuridiche sono personalmente responsabili del fatto della dichiarazione e della veridicita' di essa.

tolto: Senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e dalla sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, i contravventori saranno puniti con pena pecuniaria che il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire fino ad un importo pari al valore dei titoli e dei crediti non dichiarati.

tolto: Per le societa' per azioni i sindaci dovranno convalidare la dichiarazione delle societa'. In caso di omessa dichiarazione o in caso che la dichiarazione non risponda a verita', i sindaci sono passibili delle pene previste nell'art. 5, comma primo, del presente decreto.

tolto: Art. 7.

tolto: Tutte le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti saranno fatte in carta libera.

tolto: Art. 8.

tolto: Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 9 gennaio 1936 - Anno XIV

tolto: Vittorio Emanuele.

tolto: Mussolini - Di Revel - Solmi.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1956, N. 476 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 LUGLIO 1956, N. 786

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1936-01-09;103~art1 · fonte del testo