E' convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 4, 8 marzo 1994, n. 155, e 6 maggio 1994, n. 270, recanti disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, nonche' dei decreti-legge 9 agosto 1993, n. 285, 9 ottobre 1993, n. 403, 7 dicembre 1993, n. 506, 7 febbraio 1994, n. 95, 9 aprile 1994, n. 228, 10 giugno 1994, n. 355, 8 agosto 1994, n. 491, 7 ottobre 1994, n. 570, e 9 dicembre 1994, n. 675.

Testo vigente dal 10 aprile 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14 'bis', comma 1, lett. b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, <<nella parte in cui fa salvi gli effetti dei decreti-legge, succedutisi nel tempo, attraverso i quali è stata attuata, in tempi diversi, una decurtazione della retribuzione spettante al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), allorché, secondo la prospettazione, il personale stesso era già transitato nelle amministrazioni statali>>, in quanto, avuto riguardo ai contenuti complessivi della disciplina, l'assetto definitivo dato agli ex dipendenti dell'Agensud con la normativa censurata appare immune dall'asserito vizio di irragionevolezza. Infatti - premesso che, in vista della garanzia primaria del posto di lavoro, il legislatore ha offerto al personale di cui trattasi una serie di possibilità che vanno dalla cessazione del rapporto, con deroga al regime di sospensione dei pensionamenti allora vigente, sino all'alternativa tra l'avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto di impiego al livello iniziale della qualifica ed il ricongiungimento dei servizi con un nuovo inquadramento; e considerato, altresì, che <<alle amministrazioni riceventi è stato attribuito personale che si aggiungeva a quello in servizio, inserendosi con inquadramenti corrispondenti alle qualifiche rivestite in precedenza>> - non può sfuggire la complessità dell'opera di bilanciamento degli interessi compiuta dal legislatore tra i valori di utilizzazione flessibile del personale in termini di produttività (dei quali la Corte, con la sentenza n. 309 del 1997, ha già rilevato il carattere strumentale rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione) e l'intento di non pregiudicare lo 'status' e la professionalità dei dipendenti. Ed inoltre, in ordine alla censurata riduzione del trattamento, la portata politica e la complessità dei problemi posti dal venir meno dell'intervento configurano quella inderogabile esigenza più volte riconosciuta dalla Corte <<quale base del potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata>>. - Cfr. S. nn. 417/1996 e 390/1995. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-04-07;104~art1 · fonte su Normattiva