Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14 'bis', comma 1, lett. b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, <<nella parte in cui fa salvi gli effetti dei decreti-legge, succedutisi nel tempo, attraverso i quali è stata attuata, in tempi diversi, una decurtazione della retribuzione spettante al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), allorché, secondo la prospettazione, il personale stesso era già transitato nelle amministrazioni statali>>, in quanto, avuto riguardo ai contenuti complessivi della disciplina, l'assetto definitivo dato agli ex dipendenti dell'Agensud con la normativa censurata appare immune dall'asserito vizio di irragionevolezza. Infatti - premesso che, in vista della garanzia primaria del posto di lavoro, il legislatore ha offerto al personale di cui trattasi una serie di possibilità che vanno dalla cessazione del rapporto, con deroga al regime di sospensione dei pensionamenti allora vigente, sino all'alternativa tra l'avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto di impiego al livello iniziale della qualifica ed il ricongiungimento dei servizi con un nuovo inquadramento; e considerato, altresì, che <<alle amministrazioni riceventi è stato attribuito personale che si aggiungeva a quello in servizio, inserendosi con inquadramenti corrispondenti alle qualifiche rivestite in precedenza>> - non può sfuggire la complessità dell'opera di bilanciamento degli interessi compiuta dal legislatore tra i valori di utilizzazione flessibile del personale in termini di produttività (dei quali la Corte, con la sentenza n. 309 del 1997, ha già rilevato il carattere strumentale rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione) e l'intento di non pregiudicare lo 'status' e la professionalità dei dipendenti. Ed inoltre, in ordine alla censurata riduzione del trattamento, la portata politica e la complessità dei problemi posti dal venir meno dell'intervento configurano quella inderogabile esigenza più volte riconosciuta dalla Corte <<quale base del potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata>>. - Cfr. S. nn. 417/1996 e 390/1995. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32