[1]ARTICOLO XI Accessione
[2]Il presente Accordo sara' aperto all'accessione degli Stati dell'Area di distribuzione o: delle Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Depositario.
Testo vigente dal 16 giugno 2005
