[1], ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

[2]1. Il presente Protocollo sara' aperto a tutti gli Stati per la firma, dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo (Italia) e successivamente presso la Sede delle Nazioni Unite a New York, fino al 12 dicembre 2002. 2. Il presente Protocollo e' altresi' aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a patto che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, tale organizzazione dichiara la portata della sua competenza per quanto riguarda le materie regolamentate dal presente Protocollo. Tale organizzazione inoltre informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza. 4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro e' Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza per quanto concerne le questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa inoltre informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art16 · fonte su Normattiva