[1]Articolo XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
[2]1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di ogni Stato dell'area di ripartizione, a prescindere dal fatto che zone dipendenti dalla giurisdizione di questo Stato facciano o meno parte della zona dell'Accordo, o alle organizzazioni d'integrazione economica regionali di cui almeno un membro e' Stato dell'area di ripartizione, sia mediante:
- a)firma senza riserva, di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
- b)firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.
[3]2. Il presente Accordo rimane aperto alla firma a Monaco fino alla data della sua entrata in vigore. 3. Il presente Accordo e' aperto all'adesione di ogni Stato dell'area di ripartizione o di ogni organizzazione d'integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, a partire dalla data della sua canta in vigore. 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
Testo vigente dal 3 marzo 2005
