Art. 32 — Agevolazioni fiscali
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Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per se' o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purche' dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perche' invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
Testo vigente dal 17 febbraio 1992 al 1 giugno 1994 · versione 0 su Normattiva