Art. 4 — Riconoscimento della condizione di disabilita' attraverso la valutazione di base
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Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.
Testo vigente dal 17 febbraio 1992 al 28 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva