[1]libere

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede e' tassabile in questo altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art14 · fonte su Normattiva