[1]realizzi in capitale

[2]1. I maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione dei beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. I maggiori realizzi in capitale ottenuti dall'alienazione di beni mobili sono tassabili nello Stato contraente del quale l'alienante e' un residente. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente. In questi casi i maggiori realizzi in capitale sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione interna. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12, e questo reddito e' tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, del paragrafo 1 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12. In tali casi i maggiori realizzi in capitale saranno tassati nello Stato contraente dove e' tassabile il corrispondente reddito.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art13 · fonte su Normattiva