[1]libere

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili solo in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono attribuibili alle attivita' esercitate per mezzo di detta base fissa. 2. L'espressione "professioni libere" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art14 · fonte su Normattiva