[1]pubbliche

[2]1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale o nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 per le remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' commerciale o industriale esplicata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art19 · fonte su Normattiva