[1]insegnanti e studenti

[2]1. I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono, esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni. 2. Le somme che uno studente o apprendista, il quale e', oppure sia stato, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, educazione o formazione professionale, non sono tassabili in. questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato stesso.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art20 · fonte su Normattiva