[1]Funzioni pubbliche

[2]1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato. 2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali o industriali diverse da prestazioni di pubblica utilita', esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art19 · fonte su Normattiva