[1]discriminazione
[2]1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa:
- a)le persone fisiche che abbiano la nazionalita' di uno Stato contraente;
- b)le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggetti nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione. 6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle societa' prelevata in conformita' della legislazione italiana.
Testo vigente dal 26 marzo 1974
