[1]dell'esenzione e dell'imputazione

[2]1. Salve le disposizioni del successivo paragrafo 2, quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono tassabili nell'altro Stato contraente, il detto primo Stato detrae dalla imposta sul reddito o da quella sul patrimonio un ammontare uguale alla frazione di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio corrispondente, seconda il caso, ai redditi realizzati od al patrimonio posseduto nell'altro Stato contraente. 2. Quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi che, per effetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, sono tassabili nell'altro Stato contraente, il detto primo Stato porta in deduzione dall'imposta afferente ai redditi di questo residente un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, ma tale deduzione:

  • a)non potra' eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito realizzato nell'altro Stato contraente;
  • b)non verra' effettuata in Italia se, in base alla legislazione italiana, detto reddito non e' assoggettabile all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art23 · fonte su Normattiva