Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono, in materia civile e commerciale, la facolta', per gli interessati residenti sul territorio di una delle due parti contraenti, di far assicurare in uno dei due paesi la notifica e la consegna di tutti gli atti alle persone residenti in tale paese. La notifica e la consegna devono essere effettuate secondo le modalita' in vigore nel paese in cui esse devono aver luogo.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art8 · fonte su Normattiva