Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato puo' dichiarare di opporsi all'uso di tale facolta' sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notifica o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art8 · fonte su Normattiva