Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato puo' dichiarare di opporsi all'uso di tale facolta' sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notifica o comunicato ad un cittadino dello Stato di origine.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
