Le disposizioni dell'articolo precedente non escludono per le Parti contraenti la facolta' di far notificare direttamente, dai propri rispettivi Consoli, i menzionati atti giudiziari ed extragiudiziari destinati ai loro cittadini in caso di dubbio, la cittadinanza del destinatario degli atti e' determinata dalla legge dello Stato dove si deve effettuare la notificazione.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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