Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale trattano su un piano di parita' sia i cittadini sia le societa' degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati, i movimenti di capitali ed i pagamenti correnti che ne risultano, nonche' i trasferimenti relativi a tali operazioni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art22 · fonte su Normattiva