[1]1. Il Consiglio di Associazione e' composto, da un lato, dei membri del Consiglio e di membri della Commissione delle Comunita' europee, e, dall'altro, di membri del Governo di ciascuno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale, nonche' di rappresentanti della Comunita' dell'Africa orientale; I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento interno. Il Consiglio di Associazione tiene le sue riunioni o a livello dei Ministri o a livello dei loro rappresentanti.

[2]2. In caso di riunione a livello ministeriale, il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente soltanto con la partecipazione, per quanto riguarda la Comunita' economica europea, di un membro del Consiglio e di un membro della Commissione delle Comunita' europee, e, per quanto riguarda gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, di un membro del Governo di ogni Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale.

[3]3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunita' economica europea, da un lato, e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, dall'altro.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art24 · fonte su Normattiva