1. Il Consiglio di Associazione definisce nel proprio regolamento interno i compiti e le competenze del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuita' della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. 2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione puo' delegare al Comitato di Associazione, alle condizioni e nei limiti da esso stabiliti, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 45.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
