Il Consiglio:

  • a)Stabilisce il proprio regolamento interno.
  • b)Puo' prendere ogni misura che ritiene necessaria per consigliare il Presidente esecutivo quando il Consiglio non e' riunito in sessione.
  • c)Puo' istituire i comitati che reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e puo' fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno.
  • d)i) Puo' delegare, in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedano una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti: - la fissazione dei contributi di cui all'articolo 19; - il prezzo minimo e il prezzo massimo di cui agli articoli 27 e 31; - la modalita' del controllo delle esportazioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36; - le misure da prendere nel caso di penuria di stagno di cui all'articolo 40;
  • ii)Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato di tutti i comitati e ne designa i membri;
  • iii)Puo' revocare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri a tutti i comitati o annullarne l'istituzione.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art8 · fonte su Normattiva