Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a dirigenti dell'Istituto. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art7 · fonte su Normattiva