Art. 1 (Prtotocollo n. 10)
[1]PROTOCOLLO N. 10 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione
[2]Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
[3]Articolo 1
[4]Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato associato.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
