[1]PROTOCOLLO N. 4

[2]RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

[3]Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

[5]Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-4-art1 · fonte su Normattiva