[1]PROTOCOLLO N. 4
[2]RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI
[3]Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
[4]ARTICOLO 1.
[5]Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretariato durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
