[1]PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte
[2]LE PARTI CONTRAENTI
[3]HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione:
[4]ARTICOLO 1
[5]Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
