[1]PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte

[2]LE PARTI CONTRAENTI

[3]HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione:

[5]Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-2-art1 · fonte su Normattiva