Art. 11 (Prtotocollo n. 8)
La Corte si riunisce secondo le proprie esigenze di funzionamento, su convocazione del Presidente. La Corte siede e delibera validamente solo se composta dal Presidente e da quattro giudici. Il giudice supplente che sia intervenuto nella trattazione di una causa, partecipa alle sedute relative a tale causa fino alla sua conclusione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
