La Corte si riunisce secondo le proprie esigenze di funzionamento, su convocazione del Presidente. La Corte siede e delibera validamente solo se composta dal Presidente e da quattro giudici. Il giudice supplente che sia intervenuto nella trattazione di una causa, partecipa alle sedute relative a tale causa fino alla sua conclusione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art11 · fonte su Normattiva