Art. 16 (Protocollo 3)
La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato e' rinnovabile una volta. La grande sezione comprende tredici giudici. Essa e' presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici e altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura. La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che e' parte in causa. La Corte si riunisce in seduta plenaria quando e' adita ai sensi dell'articolo III-335, paragrafo 2, dell'articolo III-347, secondo comma, dell'articolo III-349 o dell'articolo III-385, paragrafo 6 della Costituzione. Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte puo' decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
