La Corte di giustizia puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici giudici. In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-3-art17 · fonte su Normattiva