La Corte e' adita mediante istanza a cui la parte convenuta deve essere posta in grado di rispondere nel termine impartito dal Presidente. L'istanza contiene: l'esposizione dell'oggetto della controversia; l'esposizione sommaria dei fatti da cui risulta che, in sede di Consiglio di Associazione, non si e' pervenuti ad una soluzione in via amichevole e che le parti non hanno raggiunto di comune accordo una soluzione appropriata; le conclusioni della parte ricorrente; l'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art15 · fonte su Normattiva