Art. 20 (Prtotocollo n. 8)
La Corte puo' assumere o far assumere mezzi istruttori. I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza. La Corte puo' denunciare alle autorita' nazionali la falsa testimonianza, la mancata comparizione dei testimoni ovvero la loro subornazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
