La Corte puo' assumere o far assumere mezzi istruttori. I testimoni regolarmente citati sono tenuti ad ottemperare alla citazione ed a presentarsi all'udienza. La Corte puo' denunciare alle autorita' nazionali la falsa testimonianza, la mancata comparizione dei testimoni ovvero la loro subornazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art20 · fonte su Normattiva