- 1)Nelle procedure davanti ad una divisione di esame, una divisione di opposizione, la divisione giuridica o una commissione di ricorso, sono ammissibili in particolare i seguenti mezzi di prova:
- a)l'audizione delle parti;
- b)la richiesta di informazioni;
- c)la produzione di documenti;
- d)l'audizione dei testimoni;
- e)la perizia;
- f)il sopralluogo;
- g)le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento.
- 2)La divisione di esame, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso possono affidare atti istruttori ad uno dei loro membri.
- 3)L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene necessario che una parte, un testimonio od un esperto deponga oralmente,
- a)cita la persona richiesta a comparire davanti ad esso, ovvero b) domanda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona stessa risiede, di raccoglierne la deposizione.
- 4)Una parte, un testimonio od un esperto citato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti puo' chiedere ad esso di essere sentito dalle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede. Dopo aver ricevuto questa richiesta oppure, nel caso in cui allo scadere del termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti nella citazione, la persona considerata non ha dato seguito a detta citazione, l'Ufficio europeo i brevetti puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, chiedere alle autorita' giudiziarie competenti di raccogliere tale deposizione.
- 5)Se una parte, un testimone od un esperto ha deposto davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo puo', se ritiene che sia opportuno raccogliere la deposizione sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante, chiedere alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona considerata risiede, di sentire nuovamente questa persona sotto le stesse condizioni.
- 6)L'Ufficio europeo dei brevetti, quando chiede ad un'autorita' giudiziaria competente di raccogliere una deposizione, puo' domandarle di raccoglierla sotto giuramento, o altra forma egualmente vincolante, e di autorizzare uno dei membri dell'organo interessato ad assistere all'audizione della parte, del testimone o dell'esperto ed a interrogarlo, sia tramite detta autorita', sia direttamente.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
