Qualora la Corte decida, su richiesta di una delle parti, oppure d'ufficio, di far ricorso a mezzi istruttori straordinari, ordina alle parti, o ad una delle parti, di versare su un conto speciale l'importo dell'anticipo che ritiene necessario per far fronte a tali mezzi istruttori. La Corte, nel deliberare sulle spese, decide dell'imputazione di tale somma.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art22 · fonte su Normattiva