Art. 22 (Prtotocollo n. 8)
Qualora la Corte decida, su richiesta di una delle parti, oppure d'ufficio, di far ricorso a mezzi istruttori straordinari, ordina alle parti, o ad una delle parti, di versare su un conto speciale l'importo dell'anticipo che ritiene necessario per far fronte a tali mezzi istruttori. La Corte, nel deliberare sulle spese, decide dell'imputazione di tale somma.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
