Sono considerate ripetibili le spese sostenute dalle parti e necessarie al patrocinio dei loro diritti, in specie le spese di viaggio e soggiorno ed il compenso all'agente o all'avvocato che rappresenta od assiste le parti dinanzi alla Corte, nonche' le spese per i mezzi istruttori straordinari ai sensi dell'articolo 22.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-8-art23 · fonte su Normattiva