Art. 23 (Prtotocollo n. 8)
Sono considerate ripetibili le spese sostenute dalle parti e necessarie al patrocinio dei loro diritti, in specie le spese di viaggio e soggiorno ed il compenso all'agente o all'avvocato che rappresenta od assiste le parti dinanzi alla Corte, nonche' le spese per i mezzi istruttori straordinari ai sensi dell'articolo 22.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
