Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'
Art. 11 (Prtotocollo n. 9)
Le disposizioni dell'articolo 53 della Convenzione sono applicabili alle vertenze relative al presente Protocollo. Il Consiglio di coordinamento e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un'azione dinanzi alla Corte arbitrale dell'Associazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
