[1]PROTOCOLLO N. 9 sui privilegi e sulle immunita'
[2]Le Alte Parti contraenti, Sollecite di favorire, con la conclusione di un Protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento dell'Associazione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione; Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965; Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio di coordinamento ed al suo personale; Considerando che il Protocollo relativo alle misure da adottare per l'applicazione dell'articolo 45 della Convenzione, firmato in data odierna dagli Stati associati, ha istituito come organi di coordinamento degli Stati associati un Consiglio di coordinamento, composto dai membri africani e malgascio del Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione di Associazione, assistito da un Comitato di coordinamento, composto dai membri africani e malgascio del Comitato di Associazione istituito dalla Convenzione stessa, e che detto Consiglio e detto Comitato sono assistiti da un Segretariato di coordinamento; che l'articolo 2 di detto Protocollo riconosce al Consiglio di coordinamento la personalita' giuridica. Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
[3]Articolo 1
[4]I rappresentanti dei Governi degli Stati membri e degli Stati associati ed i rappresentanti delle Istituzioni delle Comunita' europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato di coordinamento che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati associati ai lavori delle Istituzioni dell'Associazione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, godono nel territorio stesso durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della missione, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri della Conferenza parlamentare dell'Associazione, ai membri della Corte arbitrale dell'Associazione e ai funzionari e agenti di queste, nonche' ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti e al personale di questa.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
