Art. 10 (Prtotocollo n. 9)
I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente Protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le Istituzioni e gli organi di cui al presente Protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
