Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;16~art1 · fonte su Normattiva