: Tale cooperazione si propone anche: - l'istituzione e la realizzazione di programmi comuni per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di sistemi d'arma e di materiali di difesa; - l'assistenza reciproca, mediante scambi d'informazioni tecniche, tecnologiche e industriali e l'impiego della loro capacita' scientifica, tecnica e industriale per lo sviluppo e la produzione di materiali e di equipaggiamenti di difesa destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi;

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;105~convenzione-art2 · fonte su Normattiva