La cooperazione avra', tra l'altro, i seguenti obiettivi: a. la definizione di programmi comuni di ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiali e di equipaggiamenti per la difesa; b. l'assistenza reciproca, mediante lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali e lo sfruttamento delle rispettive capacita' scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti di difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Accordo. Le Parti agevoleranno il personale interessato, tenuto conto delle disposizioni contenute negli Accordi Tecnici specifici.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art3 · fonte su Normattiva