Parti Contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni e Organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente. Detta cooperazione sara' attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attivita' concordata dalle Pari nell'ambito delle finalita' del presente Accordo.

Testo vigente dal 17 giugno 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-06-01;105~accordo-art16 · fonte su Normattiva