l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti Contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Testo vigente dal 17 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;105~accordo-art17 · fonte su Normattiva